Molestie sessuali, perché a volte neppure chi le subisce sa riconoscerle

Le battutine dei colleghi, le avances, i fischi per strada: sono tutti esempi di molestie sessuali, ma a volte neppure chi ne è vittima le riconosce. Complice un sistema che ci giudica solo in base alla bellezza e secondo cui dovremo sentirci "gratificate" da certi apprezzamenti non richiesti.

Lo scandalo Weinstein, che ha gettato un’ombra sul dorato mondo di Hollywood allargandosi poi a macchia d’olio oltre gli USA, e ben al di là del dello show business, investendo anche settori come la politica o lo sport, ha riportato “in auge“, per così dire, la questione delle molestie sessuali.

Su cui, ovviamente, le opinioni discordano parecchio, riflettendo talvolta anche linee di pensiero inevitabilmente influenzate da prospettive decisamente sessiste; non è un caso, ad esempio, se molte persone, donne comprese, ritengano lusinghieri apprezzamenti e avances che, per altre – oltre che per la legge, magari – rientrano invece nel vero e proprio sexual harassment, ovvero nell’ambito della molestia.

Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. (…) Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive.

Così recita la direttiva 2006/54/CE, emanata dall’Unione Europea che almeno dagli anni ’80 si occupa di molestie ma, al di là del mero aspetto giuridico, nella realtà dei fatti è piuttosto difficile districarsi nel mondo delle molestie sessuali, proprio in virtù, fra le altre cose, della diversità di vedute in merito.

Una prima, fondamentale cosa da dire a proposito è che, benché la direttiva sopra citata parli di “forme di discriminazione fondate sul sesso”, le molestie possono avere come vittime sia uomini che donne; anche se, proprio perché frutto, talvolta, di un clima culturale improntato esplicitamente al maschilismo, queste ultime le subiscono più spesso.

Leggiamo un estratto da un articolo di Repubblica del 1998 per capire quanto questo problema sia radicato nel tempo e nella società:

Nove milioni e 420 mila donne ne hanno subito almeno una nell’arco della vita. Al primo posto si collocano le telefonate oscene (33,4 per cento), seguite dalle molestie fisiche (24 per cento), dall’esibizionismo e dai ricatti sessuali sul lavoro (4,2 per cento). La maggior parte dei ricatti in ambiente lavorativo (di cui sono vittime 728 mila donne), secondo quanto emerge dall’indagine, si verifica al momento dell’assunzione (36,2 per cento), per la progressione in carriera nell’ambito della pubblica amministrazione (30,5 per cento). La paura della possibile violenza sessuale si riflette anche nello stile di vita, incidendo sul senso di sicurezza. Solo il 47,9 per cento delle donne italiane si sente molto o abbastanza sicura a uscire al buio da sola (per gli uomini la percentuale raggiunge invece la quasi totalità, 78,5 per cento).

Questo articolo menzionava anche alcuni esempi di molestia sessuale, ma come detto individuarle con chiarezza non è sempre facile, e questo è il motivo principale per cui talvolta le stesse vittime non si rendono conto di averla subita o di subirla ancora.

Le molestie sessuali più comuni

Dato che spesso sono le stesse donne a biasimare chi lamenta di aver subito una qualche forma di molestia con frasi come “Ti ha fatto un complimento” o “Se fossi brutta nessuno ti guarderebbe”, subordinando quindi a una mera concezione estetica il peso di certe parole, è importante chiarire che complimento e molestia sono, ovviamente, due concetti ben distinti.

Un complimento è infatti l’espressione di un sentimento di ammirazione, privo di doppi fini, ovviamente, che rivolgiamo a qualcuno per fargli presente il nostro apprezzamento. Può essere, chiaramente, di natura estetica o morale, ma mai aggressivo verbalmente né insistente. Dire quindi a una persona “Sei molto carina”, “Ti trovo interessante”, o “Sei una bella ragazza” rientra in questa categoria.

Ma menzionare parti del corpo, esprimere fantasie sessuali, o essere particolarmente pressante nelle proprie espressioni è collocabile invece in quella che Treccani, per citare un esempio, definisce

Sensazione incresciosa di pena, di tormento, di incomodo, di disagio, di irritazione, provocata da persone o cose e in genere da tutto ciò che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale

Parliamo, insomma, di tutto ciò che mette profondamente a disagio una persona. Dire a una ragazza “Sei scopa***e” non ha, naturalmente, la stessa valenza del dirle “Sei molto bella”.

Le molestie sessuali sul lavoro

Il luogo di lavoro è senza dubbio uno di quelli in cui le molestie avvengono più frequentemente pur rimanendo spesso sotto traccia. È una molestia la classica battuta sulla camicetta scollata di una collega, ad esempio, ma anche l’invito, da parte del capo, a “mettersi un abbigliamento provocante” per attirare qualche nuovo cliente.

Il sopracitato caso Weinstein ha poi puntato i riflettori sugli scenari tipici di ricatti a scopo sessuale, delle molestie in cambio di proposte professionali o di aiuti lavorativi, e questo è, in generale, ciò che avviene quando parliamo di molestie sessuali negli ambienti di lavoro, indipendentemente che si tratti di attrici o meno.

Alla base vi è quasi sempre un abuso di potere da parte del superiore, che gioca sulla paura della dipendente di essere licenziata, o di non essere creduta. Per queste ragioni non sempre, per le vittime di questo genere di molestie, è facile denunciare.

Le molestie sessuali per strada

molestie sessuali
Fonte: web

Parliamo soprattutto di quello che in inglese è definito catcalling, ovvero tutta quella serie di gesti che, per strada, vengono rivolti a sconosciute: i fischi, gli apprezzamenti, i colpi di clacson e le parole, talvolta anche pesanti, che certamente non possono essere considerati complimenti, dato che parliamo di persone che non si conoscono, con cui non si sta provando un corteggiamento, e che per questo genere di atteggiamenti possono sentirsi non solo in imbarazzo, ma anche profondamente a disagio, colpevoli e, perché no, impaurite.

Il concetto alla base è sempre di natura prettamente maschilista: la donna viene vista come un oggetto cui rivolgere le proprie attenzioni, anche fastidiose, senza che quest’ultima abbia fatto capire di essere disponibile o propensa.

Non è un caso se in Paesi come la Francia il catcalling è diventato reato grazie a un disegno di legge del governo Macron, con multe dai 90 fino ai 750 euro a seconda della gravità, che arrivano fino a 3 mila euro in caso di recidività, fino a veri e propri programmi di riabilitazione civica obbligatori per il molestatore.

Le molestie sessuali a casa

Anche fra le mura domestiche, con il nostro compagno, possiamo subire molestie, e queste sono particolarmente difficili alla luce di quei concetti piuttosto antiquati secondo cui si hanno “doveri coniugali” da rispettare e a cui non ci si può sottrarre, contenuti anche nel diritto di famiglia almeno fino alla riforma del 1975.

Non è un caso se anche lo stupro coniugale ha faticato a essere riconosciuto, venendo considerato solo con l’art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, il quale ha stabilito la reclusione da sei a dodici anni per chi lo commette.

Se sottrarsi ai rapporti sessuali con il partner può diventare oggetto di separazione con addebito, l’imposizione degli stessi con la violenza è riconosciuto come reato già a partire dal 1976, con una storica sentenza della Cassazione, che ha stabilito proprio che

L’esercizio del diritto di congiungersi carnalmente con il proprio coniuge, quale effetto del matrimonio, non comprende il potere di imporre con la violenza (fisica o morale) il congiungimento al coniuge dissenziente, ma, in caso di dissenso ingiustificato, costituente ingiuria reale e violazione degli obblighi di assistenza coniugale verso il coniuge respinto, questi può ricorrere al giudice civile per ottenere sentenza di separazione personale per colpa dell’altro coniuge. Ma non può mai farsi ragione da sé esercitando il preteso diritto a detta prestazione, di natura incoercibile, in forma minacciosa e violenta.

Come difendersi dalle molestie sessuali

molestie sessuali
Fonte: web

Prima di tutto, anche se non è facile, occorre togliersi di dosso l’imbarazzo e la sensazione di essere in qualche modo “colpevoli”, perché non è assolutamente colpa nostra se subiamo una qualche forma di molestia. Per difendersi occorre prima di tutto manifestare in maniera chiara ed esplicita il proprio dissenso, non “lasciar correre” per paura o eccesso di gentilezza.

Sul luogo di lavoro, inoltre, qualora le molestie dovessero continuare, si può scrivere una lettera o email in cui si elencano tutti i comportamenti sgraditi, rivolgersi al consigliere di fiducia, figura presente nelle grandi aziende, o al Comitato unico di garanzia presente nella pubblica amministrazione e, nei casi estremi, anche adire le vie legali, chiedendo la condanna per mobbing, orizzontale (qualora portato avanti da colleghi) o verticale (bossing).

Cosa prevede la legge in caso di molestie sessuali

Va detto che il nostro codice penale non ha una disciplina specifica per le molestie sessuali, ma la giurisprudenza ne ha riconosciuto l’illiceità penale, riconducendo la fattispecie nell’ambito dell’art. 660 c.p., quello sulle “molestie o disturbo di persone”.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione le molestie si manifestano con espressioni verbali “spinte”, che alludono alla sfera sessuale, o con avances ripetute rifiutate da chi le riceve. Non è necessario, quindi, un contatto corporeo affinché si parli di molestie sessuali.

Una volta individuato il reato, proprio perché, come detto, rientra nella categoria più generica di molestia, viene sanzionato con la medesima pena, ovvero l’arresto fino a sei mesi o il pagamento di un’ammenda di massimo 516 euro, secondo la discrezionalità del giudice che se ne occupa.

Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, ovvero che prosegue indipendentemente dalla volontà del denunciante per stabilire l’illecito penale e la condanna; perciò, se siamo in presenza, ad esempio, di molestie accompagnate da minaccia, mentre per la seconda è richiesta la querela, per la prima l’azionale prosegue a prescindere che la querela sia stata presentata o meno, o qualora venga successivamente rimessa da parte della persona offesa.

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