Divorzio. requisiti, modi, tempi e costi per porre fine al matrimonio

Poche cose durano per sempre e purtroppo l’amore non sempre rientra tra queste. E quando è una coppia sposata a decidere di interrompere il proprio legame si rende necessario l’istituto del divorzio. In netto contrasto con l’ottimistica promessa “finché morte non ci separi”, il divorzio è in realtà un utile strumento per non perpetrare situazioni di infelicità. Come ogni istituto giuridico, impone però determinati requisiti da rispettare, tra cui il periodo di separazione che deve precedere la richiesta di divorzio. Vediamo d’inoltrarci assieme in questo labirinto burocratico per capire meglio come si può ottenere il divorzio.

Divorzio. requisiti, modi, tempi e costi per porre fine al matrimonio

I casi in cui si può chiedere il divorzio

Dobbiamo innanzitutto fare una distinzione. Si parla di scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale nel caso di un matrimonio civile, contratto quindi in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato; mentre per le nozze celebrate in Chiesa e poi trascritte nei registri dello Stato Civile del Comune – il cosiddetto matrimonio concordatario – si preferisce utilizzare il termine “cessazione degli effetti civili” del matrimonio, in quanto quelli religiosi permangono (a meno che non subentri un annullamento da parte del Tribunale Ecclesiastico Regionale o della Sacra Rota). 

Prima della legge sul divorzio del 1 Dicembre 1970, l’unico caso previsto dallo Stato per lo scioglimento del matrimonio era la morte di uno dei due coniugi. Dopo la normativa invece, conosciuta come legge Fortuna-Baslini, è stato introdotto l’istituto del divorzio, attuabile dopo un periodo di separazione, che è stato man mano accorciato nei decenni successivi. Questo importante passo avanti fu fortemente osteggiato da alcuni partititi, soprattutto dalla Democrazia Cristiana, che organizzarono un referendum abrogativo con il quale speravano di poter annullare la legge. Il 12 maggio 1974 gli italiani furono quindi invitati a esprimere la propria opinione e con uno scarto solo del 18,6% la maggioranza si dichiarò in favore del divorzio.

Sono quindi solo 46 anni che nel nostro paese le coppie possono decidere di sciogliere il proprio vincolo, senza la necessità di alcun decesso. Esiste però un requisito fondamentale da rispettare, ovvero un periodo di separazione legale ininterrotta che deve precedere la domanda di divorzio. La durata di questo periodo dipende dal tipo di separazione e la nuova normativa del 2015 riguardante il cosiddetto divorzio breve ha imposto 6 mesi per la separazione consensuale e 12 per quella giudiziale.

La legge però prevede anche altri casi in cui si può ricorrere al divorzio, che rappresentano delle situazioni “limite” e che quindi incidono poco sul numero complessivo dei divorzi. I casi sono i seguenti:

  • uno dei due coniugi ha commesso reati gravi, che prevedano una pena superiore ai 15 anni, oppure, a prescindere dalla durata della pena, condanne per delitti per cui sarebbe inconcepibile il mantenimento del vincolo matrimoniale (per esempio incesto, omicidio o tentato omicidio del coniuge o dei figli, maltrattamenti, ecc.);
  • uno dei due coniugi è un cittadino straniero che, ottenuto l’annullamento del matrimonio nel proprio paese di origine, ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
  • l’assenza di rapporti sessuali, ovvero quando il matrimonio non è stato consumato;
  • quando uno dei due coniugi cambia giudizialmente sesso.

Come divorziare

Non esiste un solo modo per presentare la domanda di divorzio, in quanto, per esempio, esiste già una grande differenza tra quelli consensuali (o congiunti) e quelli giudiziali. I primi si riferiscono ai casi in cui a chiedere lo scioglimento del matrimonio sono entrambi i componenti della coppia, cioè quando il divorzio rappresenta una scelta “pacifica” di tutte e due i coniugi. Nel caso in cui invece non ci sia accordo e sia quindi solo uno dei due partner a voler porre fine al matrimonio, si parla di divorzio giudiziale.

Prima del 2014, per entrambi i casi, occorreva rivolgersi necessariamente al Presidente del Tribunale per poter ottenere il riconoscimento del divorzio. Nei casi di quello giudiziale il Tribunale di competenza è quello relativo alla residenza del coniuge che non ha richiesto il divorzio, ma la legge poi prevede eccezioni per i vari casi particolari. Prima di procedere con la sentenza, il Tribunale deve però sempre tentare una preliminare riconciliazione, per accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra marito e moglie non sia in effetti più mantenibile. Accertata questa, quasi scontata, verifica, si passa poi all’analisi di importanti dettagli, come la presenza di figli o la regolamentazione degli aspetti patrimoniali. 

Nel caso del divorzio giudiziale saranno necessarie più udienze e, qualora la fase istruttoria dovesse protrarsi per troppo tempo, il Tribunale emanerà una sentenza provvisoria che consentirà uno scioglimento preventivo del matrimonio, il tutto con l’assistenza di un avvocato per ogni coniuge.

Se si tratta, invece, di un divorzio consensuale, sarà sufficiente una sola udienza e un solo avvocato per entrambi, e il tutto si svolgerà in camera di consiglio del Tribunale, con quindi una procedura più semplificata rispetto a quella giudiziale.

Il D.L. 132/2014 ha introdotto alcune novità che permettono la possibilità di ricorrere ad altri due metodi per richiedere il divorzio, senza l’intermediazione del Tribunale. Il primo riguarda la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, tramite la quale marito e moglie possono cercare di trovare un accordo tramite l’assistenza dei propri legali. Questo eventuale accordo deve essere raggiunto entro un termine prestabilito, dopodiché bisognerà attendere il nullaosta del Pubblico Ministero (che nel caso in cui dovesse esserci la presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi dovrà pervenire entro e non oltre i 10 giorni).

In alternativa, il decreto del 2014 prevede anche la possibilità di ricorrere al divorzio senza alcun avvocato. Si tratta di casi in cui la coppia non ha figli o li ha maggiorenni e autosufficienti, inoltre non devono esserci problemi legati a trasferimenti patrimoniali. Se sussistono queste premesse, i due coniugi possono divorziare rivolgendosi al Sindaco quale Ufficiale di Stato.

A prescindere dal modo in cui si ottiene il divorzio, la sentenza dovrà poi essere obbligatoriamente trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.

Gli effetti del divorzio

Ottenuta finalmente la sentenza di divorzio, i due ex coniugi possono ritrovarsi ad affrontare diverse eventuali conseguenze. Per esempio la moglie perde il cognome del marito (qualora lo avesse precedentemente aggiunto al proprio), ma può anche decidere di mantenerlo con un precisa richiesta al Giudice.

Un altro aspetto da dover affrontare potrebbe riguardare il cosiddetto assegno divorzile, con il quale l’ex coniuge economicamente più forte è obbligato a pagare l’altro per ragioni assistenziali, risarcitorie o compensative. L’importo è calcolato in base alle varie situazioni specifiche, ma in generale si applica il principio secondo cui il coniuge che riceve l’assegno deve poter mantenere lo stesso tenore di vita di prima. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, oppure in rate mensili. Oltre all’assegno divorzile, il coniuge che lo riceve ha anche il diritto di usufruire dell’eventuale pensione di reversibilità nel caso di decesso dell’altro. Questi diritti decadono nel momento in cui il coniuge mantenuto dovesse risposarsi. 

Diverso è il discorso riguardante il mantenimento degli figli, i quali possono essere affidati a solo uno dei due genitori o a entrambi, attraverso l’affidamento condiviso. Difatti lo scioglimento del vincolo matrimoniale non influisce sugli obblighi di paternità o maternità dei due coniugi, i quali hanno il dovere di continuare a sostenere economicamente la prole e a interessarsi della loro educazione.

Altri effetti del divorzio saranno poi la spartizione patrimoniale e la destinazione della casa coniugale, mentre per quanto riguarda la successione, i due membri della coppia perdono ogni diritto nei confronti dell’altro.

I tempi e i costi del divorzio

Tempi e costi sono ovviamente variabili molto volubili, che possono cambiare in base al tipo di divorzio da attuare, ma anche a seconda dei vari casi specifici. Per semplificare è opportuno basarci unicamente sulla distinzione tra divorzi giudiziali e congiunti. I primi sono quelli che richiederanno più tempo e quindi anche più costi. Il fatto che si necessiti di più udienze è infatti il primo motivo alla base delle lunghe attese, in quanto possono passare mesi tra un’udienza e un’altra, inoltre far presenziare il proprio avvocato più volte in Tribunale comporta inevitabilmente anche l’aumento della sua parcella. Al contrario, con il divorzio consensuale si ha un risparmio sia in termini di tempo che di soldi. Questo è anche uno dei motivi per cui cause inizialmente intentate come giudiziali, si trasformano in congiunte, con un accordo pacifico tra i due coniugi, spesso spinti dall’interesse economico. Premettendo nuovamente che questi numeri sono approssimativi e che ogni caso ha proprie peculiarità, questi sono in media i tempi e i costi per i due tipi di divorzio:

  • congiunto: spesa che può andare da €1.600 a €3.200, con tempi di 250 giorni;
  • giudiziale: spesa che oscilla tra €9.790 e €13.200, con anche 508 giorni per giungere a una sentenza.

Discorso totalmente diverso se si decide di ricorrere a uno dei metodi permessi dalla normativa del 2014, ovvero quelli in cui non c’è bisogno del ricorso al Tribunale, il che abbassa notevolmente sia i costi che i tempi per ottenere il divorzio.

 

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