Cosa sono le unioni civili e la legge che regola il matrimonio per le coppie omosessuali

In Italia ancora oggi il matrimonio non è possibile tra due persone dello stesso sesso, ma dal 2016 è in vigore una legge che regola l'istituzione delle unioni civili. Vediamo cosa sono e quali diritti comportano per le coppie omosessuali.

Le unioni civili indicano tutte le forme di convivenza di coppia che si basa su legami di tipo affettivo ed economico alla quale la legge riconosce uno status giuridico. Si differenziano dal matrimonio e dalle coppie di fatto, e in Italia sono regolate dalla legge 20 maggio 2016 N. 76.

Le unioni civili in Italia e nel mondo sono intese in diverse maniere, specialmente per quanto riguarda la varietà di leggi e regolamenti a riguardo. In alcuni Paesi, come la Francia, riguardano coppie omosessuali ed eterosessuali, mentre in Grecia fino al 2015 erano un diritto esclusivo alle coppie di sesso diverso. Negli Stati Uniti è consentito il matrimonio tra due persone dello stesso sesso a seguito di una sentenza della Corte Suprema del 2015.

Unioni civili: cosa sono?

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Fonte: Web

Le unioni civili sono vincoli tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che vengono effettuate attraverso una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato alla presenza di due testimoni. Attraverso l’unione civile le due parti acquisiscono i medesimi diritti e doveri. Sono infatti obbligati a fornire assistenza morale e materiale, alla coabitazione e a contribuire ai bisogni comuni secondo le rispettive capacità professionali, casalinghe e di proprietà. Per quanto riguarda il divorzio, deve essere dichiarato, ma non deve rispettare nessun periodo di separazione.

Inoltre accedono ai diritti dei coniugi come diritti patrimoniali, in materia di successione, diritto al mantenimento in caso di scioglimento, ricongiungimento familiare e cittadinanza tramite unione civile e diritti pensionistici, di previdenza e in materia di lavoro. Anche dal punto di vista fiscale i due partner hanno diritto ai provvedimenti che spettano ai coniugi di un matrimonio.

Gli atti dell’unione vengono registrati nell’archivio dello stato civile, e contengono i dati anagrafici delle due parti, il loro regime patrimoniale, ossia se decidono per la comunione o separazione dei beni, la residenza e i dati anagrafici dei testimoni. Infine, le due persone possono scegliere un cognome comune scegliendo tra uno dei due.

Gli impedimenti all’unione civile sono:

  • esistenza di un matrimonio o unione civile precedente
  • interdizione per infermità mentale
  • rapporti di parentela o affinità
  • condanna di uno dei partner per omicidio tentato o compiuto nei confronti di chi sia coniugato o unito all’altro

La legge sulle unioni civili in Italia

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Fonte: Web

In Italia le unioni civili sono riconosciute dalla Legge 20 maggio 2016 n.76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge nasce dal Disegno di Legge denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. L’iniziativa ha come prima firmataria la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, per questo, oggi ci si riferisce alla legge per le unioni civili anche con il nome di legge Cirinnà.

Grazie a questa legge si sono costituite le unioni civili, l’istituto giuridico di diritto pubblico dedicato alle coppie omosessuali intese come formazioni sociali. Secondo gli articoli 2 e 3 della Costituzione sono infatti garantiti i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e all’interno di una formazione sociale, oltre che l’uguaglianza e la pari dignità dei cittadini senza distinzione di sesso.

Unioni civili tra etero e omosessuali

La legge per le unioni civili regola anche la convivenza di fatto tra due persone eterosessuali. La sostanziale differenza tra i due status è la distinzione di sesso delle due parti. La coppia di fatto è definita dalla legge Cirinnà come

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile

La convivenza deve essere accertata attraverso la residenza anagrafica e un modulo da compilare e consegnare all’ufficio di registrazione. Per regolare i rapporti patrimoniali la coppia stipula un contratto di convivenza redatto in forma pubblica o privatamente con firma del notaio. Il contratto non vincola lo scioglimento della convivenza, che avviene automaticamente. A seconda di ciò che è stato deciso, tuttavia, può prevedere che uno dei due conviventi richieda all’altro gli alimenti.

Con la convivenza civile i due partner acquisiscono automaticamente, senza contratto, alcuni diritti. Il diritto di visita e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia; di nominare il partner rappresentante in caso di incapacità di intendere e di volere; di decisione riguardo il trattamento del corpo dopo la morte. Hanno inoltre il diritto alla partecipazione agli utili per le imprese familiari. Per quanto riguarda l’affitto, alla morte del proprietario della casa, l’altro ha diritto a continuare ad abitarci per un periodo che va dai due ai 5 anni, in proporzione alla durata della relazione. Nel caso in cui il convivente ancora vivo abbia dei figli, gli anni diventano dai 3 in poi.

Unioni civili, matrimonio e convivenze di fatto: le differenze

Le unioni civili rappresentano quindi un istituto giuridico a sé, e si differenziano pertanto da matrimonio e convivenze di fatto. A differenza del matrimonio, nella legge n.76/2016 non è specificato ad esempio nessun obbligo relativo alla fedeltà e di collaborazione, ma solamente quelli precedentemente esposti.

Le altre sostanziali differenze riguardano la scelta del cognome e lo scioglimento. Nell’ultimo caso, la separazione avviene in modo immediato. Inoltre, la coppia può scegliere al momento della dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile un cognome di famiglia. Lo scelgono tra i loro cognomi e possono anteporlo o posporlo al cognome personale come preferiscono, senza una regola precisa.

La differenza principale con la convivenza di fatto è che questa è consentita a due persone eterosessuali o omosessuali, mentre le unioni civili sono riservate a coppie dello stesso sesso e sono ufficializzate da una dichiarazione con l’Ufficiale di Stato. Per quanto riguarda il patrimonio, le unioni civili garantiscono ai partner la comunione o separazione dei beni e gli obblighi ai bisogni comuni, mentre le convivenze di fatto devono stipulare un contratto. Ulteriori differenze esistono anche per quanto riguarda il divorzio, e l’adozione dei figli, prevista per i conviventi solo dopo 3 anni e con l’intenzione del matrimonio.

Unioni civili e figli

L’adozione dei figli da parte di partner omosessuali in Italia è regolamentata dal 1983 con la legge sul Diritto del minore a una famiglia. Si tratta della “adozione in casi particolari” o “step-child adoption“, della possibilità di poter adottare il figlio del partner, avuto con fecondazione o da un rapporto precedente; ma anche nei casi in cui uno dei due adotti un figlio, quando il minore ha legami familiari con una delle parti, o non ci sia il tempo o la possibilità di un pre-affidamento.

Il Disegno di Legge della legge Cirinnà voleva estendere la normativa dell’adozione in casi particolari, anche alle unioni civili. La questione è stata eliminata nella legge 76/2016, che prevede però espressamente che rimane ciò che è previsto in materia di adozioni dalla legge vigente.

Inoltre, la Corte Europea per i Diritti Umani ha riconosciuto costantemente negli anni l’uguaglianza del concetto di vita familiare per le famiglie composte da genitori eterosessuale e omosessuale per la tutela dei minori. Pertanto, i giudici e professionisti devono valutare e decidere ogni caso di adozione, rispettando il miglior interesse del bambino.

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