Contratto di lavoro somministrato (o in affitto) tramite agenzia: tutto quello che devi sapere

Si chiama contratto di lavoro somministrato e si ottiene tramite un'agenzia (le ex interinali): ecco tutto quello che vale la pena sapere su questo tipo di rapporto lavorativo, che in molti aspetti, a dispetto di quanto si possa pensare, tutela i lavoratori allo stesso modo dei colleghi inquadrati con altro contratto.

Una volta si chiamava lavoro interinale, adesso il termine è cambiato ma la sostanza è praticamente la stessa,  e può rappresentare (almeno si spera) un’ottima opportunità per tanti disoccupati di essere finalmente inseriti in quel mondo del lavoro che, purtroppo, oggi è per molti solo una chimera.

Migliaia di curriculum inviati, ore spese ad aspettare una chiamata, giri infiniti da un’azienda ad un’altra nella speranza almeno di ottenere un colloquio. Ebbene, la soluzione potrebbe essere il lavoro in affitto.

Di cosa si tratta?

Si definisce contratto di somministrazione quello stipulato presso un’agenzia, che “invia” il lavoratore all’impresa che lo richiede. Rimasto applicabile dopo l’entrata in vigore del Job Act, solitamente riesce a far trovare lavori a termine, che però possono trasformarsi in contratti a tempo indeterminato (accade nel 10% dei casi) oppure in rapporti “a chiamata”, in cui il lavoratore viene sollecitato, con un preavviso di appena 24 ore, quando necessario; quest’ultima rimane tuttavia la possibilità meno utilizzata, dato che oggi si preferisce ricorrere, ad esempio, al pagamento tramite voucher, il quale è decisamente meno oneroso per le aziende.

Ad oggi, anche grazie agli sgravi contributivi concessi dal governo dal 2015, sono circa 465 mila i lavoratori “in affitto”, e ben il 60% risulta essere sotto i 30 anni. Nel giro di un anno gli assunti con tempo indeterminato sono raddoppiati, raggiungendo i 45 mila.

Il lavoro in affitto è vietato qualora serva a sostituire personale in sciopero, in cassa integrazione o interessato da licenziamenti collettivi. Trattandosi di un mondo ancora in parte sconosciuto e leggermente complesso, cerchiamo di capire insieme quali sono le caratteristiche principali del contratto di somministrazione tramite agenzia.

1. Chi è il mio datore di lavoro: l’agenzia o l’azienda?

Fonte: Web
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L’agenzia è a tutti gli effetti la responsabile di ogni aspetto legato ad assunzione, retribuzione (è lei ad emettere i bonifici per pagare gli stipendi) e fine del rapporto lavorativo. L’azienda presso cui si viene impiegati viene definita “utilizzatrice”, ed è un soggetto che, pur essendo coinvolto nel lavoro di somministrazione, non ha alcun vincolo di tipo contrattuale con il lavoratore.

Ma cosa cambia rispetto all’assunzione da parte dell’azienda?

2. Trattamento economico, TFR, disoccupazione: cosa cambia?

Fonte: Web
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Un lavoratore inquadrato con un contratto di somministrazione gode degli stessi diritti e delle medesime tutele di un lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato nell’azienda. Anche a lui, perciò, spettano le ferie, calcolate sulla base di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro dell’impresa utilizzatrice, premi di produzione, tredicesima e quattordicesima (sempre calcolate in base all’applicazione del CCNL dell’impresa utilizzatrice). Per quanto riguarda il TFR, esso matura secondo le modalità previste dalla legge, fatta eccezione nei casi in cui il CCNL delle agenzie di somministrazione presentino condizioni maggiormente favorevoli. In caso di cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento, dimissioni o scadenza del termine al lavoratore vengono pagate separatamente i permessi e le ferie non godute, la tredicesima e il TFR.

Anche il percepire la disoccupazione rientra nei diritti del lavoratore assunto in affitto: si può infatti accedere alla Naspi (la disoccupazione dell’Inps) qualora si posseggano i requisiti richiesti, ma esistono anche due forme di sostegno erogate da Ebitemp e Forma.temp, che prevedono una somma una tantum di 750 Euro, dopo 45 giorni di disoccupazione e almeno 5 mesi di lavoro alle spalle nell’ultimo anno.

E la maternità?

3. Maternità e bonus bebè mi spettano?

Fonte: Web
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Allo stesso modo viene tutelata anche la donna in gravidanza, con un assegno di maternità di 2.250 Euro, per le donne cui scade il contratto di somministrazione nei primi sei mesi di gravidanza e che non sono in possesso dei requisiti necessari per avere la maternità Inps. Anche una mamma assunta con contratto di somministrazione da un’agenzia ha diritto al bonus bebè: laddove dimostri di avere almeno tre mesi di lavoro alle spalle nell’ultimo anno, la lavoratrice può godere di 100 Euro mensili, da ricevere fino al terzo anno di età del piccolo.

Ma quali sono i veri vantaggi e svantaggi di questa condizione?

4. Quali sono i principali vantaggi…

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Per un’azienda avere un lavoratore assunto tramite agenzia è estremamente vantaggioso: infatti, se il costo è più elevato rispetto a quello pagato per un lavoratore inquadrato con altro tipo di contratto (dato che, oltre al pagamento dello stipendio, deve versare anche una commissione all’agenzia) il guadagno è soprattutto in termini di flessibilità. Non ci sono compiti burocratici che deve sbrigare e può occupare il lavoratore fino a quando ne ha bisogno, ad esempio qualora dovesse coprire picchi particolarmente alti di produzione. Dopodiché, se la mansione del lavoratore termina prima della scadenza del contratto, spetta all’agenzia, e non all’impresa utilizzatrice, trovare un’altra collocazione. Rispetto ad un ufficio del personale interno, un’agenzia permette all’azienda di trovare una figura adatta al ruolo richiesto in meno tempo.

Anche per il lavoratore, però, laddove assunto a tempo indeterminato, il contratto in affitto può rappresentare una tutela maggiore: dopo l’entrata in vigore del Jobs Act nel 2015, infatti, viene previsto il licenziamento per ragioni di natura economica, dietro il pagamento di un risarcimento; questa eventualità può presentarsi, ad esempio, qualora un reparto intero venga soppresso e la figura lì impiegata non sia più necessaria. Ma se si ha un contratto di somministrazione questo rischio non si corre praticamente mai, perché sarebbe molto facile dimostrare davanti ad un giudice di poter essere impiegati in altra mansione, in un reparto diverso. Il contratto con agenzia, insomma, garantisce opportunità di riutilizzo pressoché infinite e, perciò, maggiori protezioni contro il licenziamento.

E gli svantaggi?

5. … e gli svantaggi!

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Purtroppo non è tutto oro ciò che luccica e, a fronte delle importanti tutele garantite ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione, esistono anche, sull’altro versante, situazioni spiacevoli in cui questi sono decisamente svantaggiati rispetto ai colleghi, soprattutto perché non sempre le agenzie responsabili danno sufficiente assistenza e le aziende spesso tendono ad “approfittare” di questa situazione.

In un recente articolo anche Donna Moderna si è occupata della questione, raccogliendo le testimonianze di alcuni lavoratori assunti tramite agenzia, in cui era evidente la mancanza di aiuto da parte dell’agenzia stessa: ad una ragazza, ad esempio, è successo di ricevere uno stipendio più basso di 200 Euro rispetto ai colleghi inquadrati con altro contratto, mentre un’altra ha potuto riscuotere un anno intero di bonus bebè solo in seguito all’intervento del sindacato.

Insomma, anche il lavoro in affitto presenta luci ed ombre, perché spesso chi dovrebbe salvaguardare i diritti dei lavoratori lo fa in maniera troppo blanda, e spetta solo al lavoratore stesso portare avanti le sue battaglie per essere tutelato sotto ogni profilo, come la legge prevede.

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