Congedo Matrimoniale e per Maternità: Cosa sono e Come funzionano!

Nella fase confusa e tribolata di organizzazione di un matrimonio, non bisogna dimenticarsi degli aspetti burocratici connessi all'astensione retribuita dal lavoro. Ecco cosa sono e come funzionano congedo matrimoniale, anche per seconde nozze, assegni Inps e congedi per maternità o paternità!

Bene, il grande giorno sta per arrivare. Siamo immerse nei preparativi, ma tra ristorante, invitati, bomboniere e addio al nubilato rischiamo di perderci qualche pezzo. Magari anche uno dei più importanti, ossia l’iter per ottenere il congedo matrimoniale dal lavoro. Il congedo matrimoniale – detto anche licenza matrimoniale, ma il termine è improprio – è quel periodo di astensione retribuita dal lavoro in cui gli sposi generalmente prendono un bel respiro e si godono la loro luna di miele

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori che stiano per sposarsi, a patto che l’unione abbia validità civile; la durata massima del congedo matrimoniale è pari a 15 giorni, compresi fine settimana ed eventuali festività che dovessero cadere nel nostro periodo di congedo matrimoniale.

La fruizione del congedo matrimoniale, inoltre, deve avvenire in un unico “blocco” e non può pertanto essere frazionata.

Ora che abbiamo capito di cosa parliamo quando parliamo di congedo matrimoniale, andiamo a vedere più nel dettaglio come funziona l’iter per ottenerlo e quali sono le caratteristiche principali di questa astensione retribuita dal lavoro!

1. Il congedo matrimoniale Inps: cos’è e a chi spetta

congedo matrimoniale inps
Fonte: Web

In occasione del congedo matrimoniale, l’Inps mette a disposizione del lavoratore un assegno straordinario che copre la durata di otto giorni, in coincidenza del matrimonio civile o concordatario. L’assegno per il congedo matrimoniale Inps dev’essere fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio, e spetta a entrambi i coniugi (a patto naturalmente che entrambi ne abbiano diritto).

L’assegno per congedo matrimoniale Inps spetta a operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti di aziende industriali, artigiane o cooperative che:

  • Contraggano matrimonio civile o concordatario;
  • Possano far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • Fruiscano effettivamente del congedo matrimoniale entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

L’assegno per congedo matrimoniale Inps spetta inoltre a:

  • Lavoratori disoccupati in grado di dimostrare che nei 90 giorni precedenti il matrimonio abbiano prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle realtà sopra citate;
  • Lavoratori che non siano in servizio per giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro e così via).

Non si ha invece diritto all’assegno per congedo matrimoniale Inps qualora si contragga il solo matrimonio religioso. L’assegno Inps non spetta inoltre ai dipendenti di:

  • Aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
  • Aziende agricole;
  • Commercio;
  • Credito;
  • Assicurazioni;
  • Enti locali;
  • Enti statali;
  • Aziende che non versano il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (Cuaf).

A operai e apprendisti spettano, in termini di assegno Inps per congedo matrimoniale, 7 giorni di retribuzione, là dove dalla retribuzione giornaliera viene detratta una percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%. Per i lavoratori a domicilio si calcolano 7 giornate di guadagno medio giornaliero da cui viene detratta ancora la percentuale del 5,54% e, per i marittimi in congedo matrimoniale, l’assegno Inps è pari a 8 giornate di salario medio decurtato del 5,54%. Ancora, i lavoratori in part-time verticale hanno diritto all’assegno Inps per congedo matrimoniale solo per i giorni che coincidono a quelli effettivamente di lavoro secondo il contratto, cui va sempre detratta la percentuale a carico del lavoratore.

Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La domanda per l’assegno Inps in occasione del congedo matrimoniale dev’essere inoltrata al datore di lavoro alla fine del congedo entro 60 giorni al massimo dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’autorità comunale.

Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps dal datore di lavoro, mentre per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps.

Per i lavoratori cui viene corrisposto l’assegno Inps per congedo matrimoniale di importo pari a 7 giorni di lavoro, la contrattazione collettiva impone comunque al datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire al lavoratore la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo. L’assegno è utile ai fini del calcolo del Tfr ed è prevista la maturazione regolare delle ferie e della tredicesima mensilità.

Ma se il nostro caso fosse ancora diverso, ossia se stessimo per sposarci per la seconda volta, come funzionerebbe?

2. Seconde nozze: come funziona il congedo matrimoniale

congedo matrimoniale seconde nozze
Fonte: Web

Come è noto a tutti coloro che vogliano sposarsi per la seconda volta, quando si ha alle spalle un matrimonio religioso il secondo dev’essere celebrato necessariamente in Comune, a meno che non si abbia l’annullamento ufficiale del precedente matrimonio da parte della Sacra Rota.

Anche in caso di seconde nozze, la legge dà diritto a un congedo matrimoniale di 15 giorni. Questo vale per tutti i settori, e c’è una motivazione, che spiegheremo portando l’esempio di ciò che accade per il congedo matrimoniale nella scuola. Nel caso specifico, il Ccnl comparto Scuola, con particolare riferimento agli articoli 15/3 (personale a tempo indeterminato) e 19/12 (personale a tempo determinato), non esclude in alcun modo la possibilità di fruire del congedo matrimoniale per più di una volta: i 15 giorni spettanti ricadono in un periodo compreso tra una settimana prima del matrimonio e i due mesi successivi, o comunque “in occasione del matrimonio”. Vista la dicitura, non c’è nessuna clausola che prescrive che il diritto al congedo matrimoniale valga una e una volta soltanto.

A ciò si aggiunge una serie di sentenze del Tar del Lazio che precisano che il beneficio del congedo matrimoniale spetta anche in caso di divorzio, in quanto lo stesso divorzio fa venire meno tutti gli effetti civili del precedente matrimonio: il dipendente, pertanto, può contrarre un nuovo matrimonio (le cosiddette seconde nozze).

Conclusione: visto che è proprio la legge a sancire la possibilità di divorziare e sposarsi nuovamente, ne consegue che il congedo matrimoniale spetta anche per le seconde nozze, a patto appunto che gli effetti civili del matrimonio precedente siano decaduti, ossia che la procedura di divorzio sia completata.

Abbiamo visto sinora parecchi dettagli del congedo matrimoniale, ma non abbiamo ancora parlato della decorrenza

3. La decorrenza del congedo matrimoniale

decorrenza congedo matrimoniale
Fonte: Web

A prima vista potrebbe sembrare un dettaglio irrilevante, ma in realtà la decorrenza del congedo matrimoniale è un elemento fondamentale per le coppie in procinto di sposarsi.

Generalmente, l’inizio del periodo di congedo matrimoniale coincide con la data prevista per il matrimonio, ma il congedo può comunque essere fruito entro 30 giorni dalla celebrazione in caso di specifiche esigenze aziendali: è per questo che è bene parlare con largo anticipo al datore di lavoro delle nostre intenzioni e soprattutto del nostro programma per il viaggio di nozze, in modo da trovare un accordo bilaterale sulla fruizione del congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni. Se a causa di necessità aziendali non fosse possibile godere del congedo matrimoniale a ridosso delle nozze, il periodo di congedo matrimoniale potrà essere posticipato, a condizione che venga completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.

Qualora il Ccnl del nostro settore non offra indicazioni puntuali in merito alla decorrenza del congedo matrimoniale,  il giorno di inizio del congedo, in via generale, potrà essere fissato anche in una data diversa da quella della celebrazione delle nozze purché sia concordata tra il lavoratore e il datore di lavoro: la decorrenza, in questo caso, potrà essere sia anticipata che posticipata rispetto alla data del matrimonio, ma sempre rispettando il già citato periodo di 30 giorni dalla data dell’evento.

Bene, ora che ci siamo sposate (o risposate) e abbiamo fatto un bel viaggio, magari ci è venuta voglia di allargare la famiglia. Vediamo quindi come funziona il congedo di maternità!

4. Il congedo di maternità (e di paternità)

congedo per maternita
Fonte: Web

Per congedo di maternità intendiamo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici nell’ultimo periodo della gravidanza e nel primo della maternità, diritto che spetta anche per adozioni o affidamento di minori. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in luogo della retribuzione.
In presenza di determinate condizioni che impediscano alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spetteranno al padre: parleremo in questo caso di congedo di paternità. 

Il congedo di maternità spetta:

  • Alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
  • Alle donne disoccupate o sospese in presenza di determinate condizioni;
  • Alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato e a tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo risultino bracciante comprovata dall’iscrizione agli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che abbiano maturato 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
  • Alle lavoratrici a domicilio;
  • Alle lavoratrici Lsu o Apu (attività socialmente utili o di pubblica utilità);
  • Alle lavoratrici assicurate ex Ipsema.

Il congedo di maternità non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) che sono invece tenute agli adempimenti previsti dalla legge per l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono.

Il congedo di maternità consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che inizia prima del parto, nei 2 mesi precedenti la data prevista (a meno che non sussistano le condizioni di una gravidanza a rischio che potrebbero anticipare la data), e prosegue nei 3 mesi successivi al parto.
Qualora invece la gravidanza procedesse al meglio, è possibile richiedere, con l’avvallo del ginecologo, di posticipare l’inizio del congedo di maternità al primo mese prima del parto, così da beneficare di 4 successivi una volta nato il bambino.
Se il parto è gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

Per quanto riguarda il congedo di paternità, questo viene riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, indipendentemente dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono del figlio da parte della madre;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità in caso di adozione o affidamento di minori.

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito.

Inoltre, con l’introduzione delle misure a sostegno della genitorialità, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore dipendente, inoltre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, percependo sempre il 100% della retribuzione.

Durante i periodi di congedo di maternità o paternità i lavoratori percepiscono un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente l’inizio del congedo.

Bene, care amiche, ora che tutto è chiaro potete sposarvi in tutta serenità e partire spensierate. Noi vi facciamo i nostri migliori auguri (e figli maschi…), voi ricordatevi di inviarci una cartolina! Buon viaggio!

La discussione continua nel gruppo privato!
Seguici anche su Google News!